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Vivere sotto un “tornado”: quando il rumore dei vicini giustifica un risarcimento.

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La fattispecie affrontata riguarda una lite condominiale ove la persona che risiede al piano inferiore propone causa lamentando l’esistenza di rumori molesti provenienti dall’appartamento soprastante il suo, chiedendo per questo il risarcimento di danni non patrimoniali da immissioni di rumore.
I rumori lamentati dall’inquilino del piano inferiore erano calpestio e caduta di oggetti sul pavimento che si trasmettevano attraverso il solaio nell’ambiente domestico dell’attrice e divenivano eventi di rumore assai disturbante.
La molestia di detti rumori, a seguito di consulenza tecnica, risultava però provocata più dalla errata costruzione dell’immobile che da un eccessivo comportamento del vicino, il quale comunque poteva e doveva adottare delle misure contenitive.

La consulenza tecnica (CTU) espletata aveva messo in evidenza le caratteristiche costruttive e strutturali l’edificio obiettivamente scadenti, ma aveva sottolineato che le immissioni acustiche provenienti dall’appartamento sovrastante avrebbero potuto essere ridotte mediante l’adozione di accorgimenti tecnici elementari, come una corretta disposizione dei tappeti.

Il vicino, pur conoscendo le indicazioni prescritte, non si era adeguato in modo conforme né tempestivo e questo ne ha generato la responsabilità in parola. In particolare, aveva mantenuto una condotta omissiva, limitandosi a una collocazione approssimativa dei tappeti nell’ambiente domestico, in contrasto con le indicazioni tecniche ricevute.
Ciò ha determinato la permanenza delle immissioni acustiche oltre la soglia di tollerabilità e, quindi, la loro illiceità.

Il Giudice quindi, accertata l’esistenza di un rumore oltre la soglia della tollerabilità e un comportamento omissivo del vicino del piano superiore, è stato chiamato ad effettuare una valutazione del danno biologico subito dall’inquilina del piano inferiore.
La CTU medico-legale espletata per valutare la presenza di danni psico-fisici, ha ritenuto esistente un nesso causale tra le immissioni sonore e l’insorgenza del disturbo psichico della ricorrente. Sulla base della perizia e delle Tabelle Milanesi 2024, veniva liquidato il danno biologico, con riconoscimento degli interessi compensativi.

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